Cass. pen. n. 33810 del 26 maggio 2023
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa con l’art. 216 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389
Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 42 com. 1 lett. A
Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.