Cass. pen. n. 33854 del 30 aprile 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEFINIZIONE GIURIDICA - Sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in appello - Conseguente attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello.


Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 48390 del 2008

Normativa correlata

Costituzione art. 24
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

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