Cass. pen. n. 33857 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO - Termine per la convalida dell'arresto facoltativo - Computabilità del tempo necessario per la identificazione dell’indiziato di delitto - Esclusione - Reati perseguibili a querela - Termine per la proposizione - Individuazione.


In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art, 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 12309 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 5
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

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