Cass. pen. n. 33858 del 3 luglio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO


Condotte poste in essere dopo la conclusione della procedura esecutiva - Reato di cui all’art. 388, comma quinto, cod. pen. - Sussistenza - Condizioni.


Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 388 com. 5
Cod. Civ. art. 1477
Cod. Proc. Civ. art. 559

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Precedenti: Cass. pen. n. 15655/2024

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