Cass. civ. n. 33908 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Chiusura del fallimento per concordato fallimentare - Assuntore del concordato fallimentare - Esercizio di azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosecuzione di giudizi finalizzati all’acquisizione di poste attive - Scritture formate dal fallito - Opponibilità – Applicabilità degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c. - Fondamento.


In ipotesi di chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare, l'assuntore di quest'ultimo, qualora eserciti azioni rinvenute nel patrimonio del fallito o prosegua i giudizi finalizzati ad acquisire poste attive intrapresi da costui o dal curatore, si pone nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito stesso, con conseguente opponibilità nei suoi confronti delle scritture formate da quest'ultimo e applicabilità nei suoi riguardi degli artt. 2702, 2735 c.c., 214 e 215 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4698 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2702
Cod. Civ. art. 2735
Cod. Proc. Civ. art. 214
Cod. Proc. Civ. art. 215

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