Cass. civ. n. 3391 del 03 febbraio 2023
Testo massima n. 1
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.