Cass. civ. n. 33910 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITU' DI ELETTRODOTTO Servitù di elettrodotto - Contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente - Accertamento - Potere-dovere del giudice del merito - Precedente valutazione del tracciato da parte dell'autorità amministrativa in sede di autorizzazione dell'impianto - Incidenza sul predetto potere del giudice – Esclusione.


In tema di costituzione di servitù di elettrodotto, il potere-dovere del giudice, adito per la pronuncia della sentenza costitutiva di tale servitù, di riscontrare la rispondenza del percorso progettato, alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (art.121, r.d. n. 1775 del 1933) non trova limitazioni o deroghe per il fatto che tale tracciato sia già stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità amministrativa, in sede di autorizzazione all'impianto della linea elettrica (art. 107, r.d. cit.), tenuto conto che questa autorizzazione, pur essendo presupposto del diritto di ottenere la Costituzione della servitù, si pone su un piano autonomo, ed investe la valutazione di interessi di ordine generale, diversi da quelli coinvolti nel successivo momento dell'imposizione della servitù medesima. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5864 del 1993

Normativa correlata

Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 107
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 119 CORTE COST.
Regio Decr.

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