Cass. civ. n. 4802 del 30 luglio 1988
Testo massima n. 1
La denuncia di nuova opera è proponibile anche in relazione ad un manufatto che, pur non essendo attualmente lesivo del diritto altrui, possa essere temuto come fonte di futuro danno per i caratteri che l'opera potrebbe assumere qualora fosse condotta a termine. Pertanto, è compito del giudice del merito accertare se, avuto riguardo al carattere pregiudizievole che l'opera avrebbe potuto assumere qualora fosse stata ultimata, l'attore abbia agito con la necessaria diligenza e cautela nel valutarne, alla stregua delle iniziali caratteristiche oggettive, la potenziale dannosità, restando comunque escluso che l'ordine di sospensione dei lavori adottato in sede interdittale possa convertirsi in provvedimento definitivo nella successiva fase di merito ove in tale sede risulti accertata l'intenzione del convenuto di eseguire un'opera non lesiva del diritto del denunciante.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi