Cass. civ. n. 3393 del 10 febbraio 2025
Testo massima n. 1
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO
Protezione del diritto d'autore - Presupposti - Originalità e creatività - Contenuto - Declinazione espressiva dell'idea - Conseguenze - Fattispecie.
La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, in quanto la nozione di opera dell'ingegno va riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscono la declinazione espressiva, non essendo tutelabile una metodologia narrativa in sé considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accordato la protezione del diritto d'autore, attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa di rappresentare fiabe tradizionali tramite carte recanti illustrazioni e brevi testi).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2575
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2