Cass. pen. n. 33944 del 13 luglio 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Deducibilità davanti al giudice del procedimento principale - Esclusione - Denuncia con il ricorso per cassazione - Necessità.
La mancata pronunzia, da parte del giudice di appello, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. costituisce vizio suscettibile di essere fatto valere solo con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306