Cass. civ. n. 33948 del 05 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Riscossione - Rateizzazione del pagamento - Interessi di mora sulle sanzioni - Non debenza ai sensi dell'art. 7, comma 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011 - Applicazione retroattiva - Esclusione.


In tema di rateizzazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, l'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011, che esclude la debenza degli interessi di mora sugli importi richiesti a titolo di sanzioni, non avendo efficacia retroattiva, trova applicazione solo con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 106 del 2011).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16553 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 3
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 21
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30 com. 1
Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19
Cod. Civ. art. 1224 com. 1
Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

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