Cass. pen. n. 33967 del 16 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Assoluzione per uno dei reati in continuazione - Cumulo di sanzioni amministrative accessorie - Eliminazione dal cumulo della parte di sanzione accessoria relativa al reato oggetto di pronuncia assolutoria - Necessità - Ragioni - Fattispecie.


Qualora la misura delle pene accessorie omogenee, disposta con la sentenza di primo grado, sia stata determinata in relazione ai due reati per i quali è intervenuta condanna, l'assoluzione in appello relativamente a taluno di essi, già ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione, obbliga il giudice dell'impugnazione, oltre che a ridurre la pena principale, anche ad eliminare dal cumulo delle pene accessorie omogenee la parte ad esso relativa, posto che la durata di dette pene accessorie deve tenere conto dei principio costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, in relazione agli elementi ex art. 133 cod. pen. (Fattispecie in tema di reati tributari).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 46143 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 77
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE