Cass. civ. n. 16957 del 4 agosto 2011

Testo massima n. 1


Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n.169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 - nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con emendamenti, in legge 14 maggio 2005, n. 80 - limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza", per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo "l'id quod plerumque accidit"; non è invero ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione, essendo semmai necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 706 c.p.c., nella parte in cui impone come criterio principale di collegamento l'ultima residenza comune dei coniugi e, solo nell'ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; nè peraltro sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la diversità di situazioni, dei coniugi in procinto di separarsi, rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili nel matrimonio.

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