Cass. civ. n. 1013 del 18 febbraio 1982
Testo massima n. 1
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la ritualità e tempestività delle domande riconvenzionali va riscontrata con riferimento non alla fase preliminare innanzi al presidente del tribunale, ma bensì alla costituzione davanti al giudice istruttore, la quale segna l'inizio della fase cognitoria.