Cass. civ. n. 340 del 05 gennaio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 64 - Situazione giuridica soggettiva del privato titolare del diritto di superficie - Interesse legittimo - Sussistenza - Diritto potestativo - Esclusione - Legittimazione a stipulare l’atto di trasferimento dopo la delibera dell’ente - Individuazione - Pignoramento del diritto di superficie - Conseguenze.


In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 64 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 491
Cod. Proc. Civ. art. 492
Cod. Civ. art. 2913

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