Cass. civ. n. 340 del 05 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 64 - Situazione giuridica soggettiva del privato titolare del diritto di superficie - Interesse legittimo - Sussistenza - Diritto potestativo - Esclusione - Legittimazione a stipulare l’atto di trasferimento dopo la delibera dell’ente - Individuazione - Pignoramento del diritto di superficie - Conseguenze.
In base all'art. 3, comma 64, l. n. 662 del 1996 - che prevede che i Comuni possano cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie - non è configurabile un diritto potestativo del privato titolare del diritto di superficie, bensì un interesse legittimo, non autonomo né personale, ma accessorio al diritto di superficie stesso: ne consegue che, dopo la delibera della cessione in proprietà, legittimato a stipulare l'atto di trasferimento è il titolare del già concesso diritto di superficie, mentre, nei confronti del creditore che abbia pignorato il diritto di superficie sono inefficaci i successivi atti di trasferimento di tale diritto e della predetta legittimazione contrattuale, trasferitasi, per effetto del pignoramento, in capo ai potenziali aggiudicatari del bene.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 491
Cod. Proc. Civ. art. 492
Cod. Civ. art. 2913