Cass. civ. n. 3401 del 06 febbraio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITA' - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Funzione latamente dichiarativa dell’annotazione - Fondamento.
Ai fini della distribuzione della somma ricavata in sede di procedura espropriativa, ove il credito, assistito da un'ipoteca opponibile alla procedura esecutiva, in quanto iscritta in data antecedente al pignoramento, sia ceduto in data successiva a quest'ultimo, l'annotazione della vicenda traslativa, ai sensi dell'art. 2843 c.c., ha una funzione non già costitutiva bensì latamente dichiarativa, poiché non si va a costituire una garanzia nuova, ma solo a modificare il soggetto che ne è titolare, senza che tale cambiamento determini un aggravamento della posizione degli altri creditori concorrenti, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia il cedente o il surrogante.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2916
Cod. Civ. art. 2913