Cass. civ. n. 1656 del 25 gennaio 2007

Testo massima n. 1


Nel procedimento in materia di ricongiungimento familiare, che si svolge secondo il rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile, anche in sede di reclamo, sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE