Cass. civ. n. 34025 del 5 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità nel caso di rinuncia al gravame - Esclusione - Fondamento.
In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 306
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST. PENDENTE