Cass. pen. n. 7204 del 23 luglio 1997

Testo massima n. 1


Per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata — secondo una valutazione ex post — al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia.

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