Cass. pen. n. 34091 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Processi pendenti in Cassazione - Individuazione - Riferimento alla sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.


Ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11622 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis
Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53
Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis

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