Cass. pen. n. 34098 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. - Condotta agevolativa - Mera violazione delle prescrizioni imposte - Sufficienza - Esclusione - Malizia o astuzia - Necessità - Ragioni.


La condotta agevolativa incriminata dal delitto di cui all'art. 391-bis cod. pen. presuppone l'"elusione delle prescrizioni" imposte al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., ossia una violazione delle prescrizioni inerenti a tale regime, da parte del soggetto agente, sorretta da malizia o astuzia.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9169 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 391 bis com. 1
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST.
Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 8
Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1

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