Cass. civ. n. 34116 del 06 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - MODO CUSTODIA Validità del titolo esecutivo - Mutuo a stato di avanzamento lavori - Perfezionamento del contratto - Consegna della cosa mutuata - Autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario - Sufficienza - Erogazione delle somme ancorata al verificarsi di condizioni oggettive pattiziamente previste - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.


Ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6174 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1813
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE