Cass. pen. n. 34125 del 06 luglio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Procedimenti riguardanti magistrati - Archiviazione della posizione relativa al magistrato - Competenza per i restanti reati originariamente connessi - Art. 11, comma 3, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della determinazione della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati, nel caso di archiviazione della posizione relativa al magistrato, la competenza per gli altri reati, originariamente connessi, deve essere stabilita secondo le regole ordinarie e non invece applicando la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non opera alcuna "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non funzionalmente abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, disposta l'archiviazione per il reato commesso in danno del magistrato, aveva declinato la propria competenza in relazione agli altri reati agli effetti dell'art. 22 cod. proc. pen., senza sollevare conflitto rispetto alla pregressa pronuncia declinatoria resa ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., trattandosi di atto non determinativo di indebite regressioni, né di stasi del procedimento).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.