Cass. pen. n. 7402 del 24 giugno 2000
Testo massima n. 1
Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non è sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. La circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza della macchina non può essere invocata per escludere la responsabilità del datore di lavoro, atteso che la punibilità dei reati colposi non è esclusa da un qualsiasi errore sul fatto che costituisce reato ma (per i reati colposi) solo dall'errore non determinato da colpa, ai sensi dell'art. 47 c.p. (Fattispecie relativa a lesioni personali riportate da un operaio ad una mano con una macchina denominata calandra carta per la lavorazione della seta, sfornita di un'idonea barra di sicurezza).
Testo massima n. 2
In tema di lesioni colpose da infortunio sul lavoro, ai fini dell'identificazione della persona responsabile, nell'ambito di un'impresa di grandi dimensioni, in cui la ripartizione delle funzioni è imposta dall'organizzazione aziendale, occorre accertare l'effettiva situazione di responsabilità all'interno delle posizioni di vertice per individuare i soggetti cui i compiti di prevenzione sono concretamente affidati con la predisposizione e l'attribuzione dei correlativi e necessari poteri per adempierli. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che, sull'assenza di alcuni requisiti formali della delega al responsabile per la sicurezza, quali la sottoscrizione del delegante, la data certa ed il riferimento alla delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione, doveva prevalere la realtà effettiva, risultando dalle decisioni di merito che al delegato — il quale era capo di uno dei quattro stabilimenti della società ed in tale posizione operava con sufficiente indipendenza per la gestione produttiva e la capacità di spesa — erano stati conferiti articolati poteri attinenti alla sicurezza).
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