Cass. pen. n. 34216 del 09 maggio 2024
Testo massima n. 1
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Contestazione di più fatti di bancarotta - Aggravante della continuazione fallimentare - Giudizio di bilanciamento con le attenuanti - Successivo aumento per la continuazione ex art. 81, comma secondo, cod. pen. - Illegalità della pena - Condizioni - Fattispecie.
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1
Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST.