Cass. civ. n. 34220 del 6 dicembre 2023

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO


Credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio - Diritto del creditore di


La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 6866/1982

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