Cass. civ. n. 34243 del 06 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Dichiarazione del difensore dell’appellante circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Dovere del giudice di valutare la tempestività in base a tale dichiarazione - Sussistenza - Dichiarazione erronea - Possibilità di rimediare all’errore - Condizioni e termini.
La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.