Cass. civ. n. 34243 del 06 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Dichiarazione del difensore dell’appellante circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Dovere del giudice di valutare la tempestività in base a tale dichiarazione - Sussistenza - Dichiarazione erronea - Possibilità di rimediare all’errore - Condizioni e termini.


La dichiarazione del difensore, contenuta nell'atto di appello, circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata - per il principio di responsabilità che deve accompagnare l'esercizio del diritto di difesa - va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell'impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l'onere di rimediare all'erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28425 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 285
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE