Cass. civ. n. 3425 del 10 febbraio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE


Intermediazione finanziaria - Responsabilità del preponente per fatto del preposto - Nesso di occasionalità necessaria - Presupposti - Trasgressione agli ordini ricevuti - Irrilevanza - Condizioni.


In tema di intermediazione finanziaria, il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal promotore finanziario e le mansioni o incombenze a lui affidate dall'intermediario, su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, presuppone che l'esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se questo si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31
Cod. Civ. art. 2049
Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 28634/2020

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