Cass. pen. n. 3427 del 19 ottobre 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Reato abituale - Successione di leggi - Modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio intervenuta prima della consumazione ma dopo l'inizio della condotta - Applicabilità - Sussistenza.


Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitualità.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 28218 del 2023

Normativa correlata

Costituzione art. 25
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

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