Cass. civ. n. 34272 del 07 dicembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione nulla - Tempestività della rinnovazione - Imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Rispetto del termine per impugnare - Necessità - Non imputabilità alla parte - Riattivazione e conclusione della procedura notificatoria - Effetto sanante ex tunc - Condizioni.
Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso, l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di aver avviato nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termine per impugnare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.