Cass. pen. n. 34284 del 12 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE - Udienza non destinata originariamente alla applicazione concordata di pena - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Liquidazione delle spese di costituzione - Legittimità - Fattispecie.
In tema di patteggiamento, il danneggiato è legittimato a costituirsi parte civile, con conseguente diritto alla rifusione delle spese di costituzione, ogniqualvolta l'udienza non sia "geneticamente" destinata alla trattazione del procedimento nelle forme del predetto rito speciale. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione concordata di pena era avanzata nell'udienza fissata per provvedere sulla richiesta di rito abbreviato condizionato, dopo la costituzione delle parti, ma prima della decisione giudiziale di ammissione del rito).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.