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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8133 del 25 luglio 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8133 del 25 luglio 1991

Testo massima n. 1

In tema di legittima difesa, occorre differenziare dall’eccesso dovuto a negligenza, imperizia, imprudenza e, in genere, a colpa nella valutazione dell’entità dell’offesa e della misura della difesa, l’eccesso consapevole e volontario. Mentre nel primo caso ricorre l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 c.p., nel secondo il delitto è doloso perché la condotta e l’evento sono volontari e previsti. La scelta deliberata di una condotta reattiva supera, in tal caso, i limiti imposti dalla necessità della difesa e non per precipitazione, imprudenza od errata valutazione, bensì per consapevole determinazione.

Testo massima n. 1

Per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, ai fini di stabilire l’adeguatezza tra reazione e fatto ingiusto altrui, il giudice non può limitarsi a valutare soltanto l’ultimo episodio aggressivo a cui l’agente ha reagito, ma deve considerare tutta l’eventuale serie di atti similari ripetuti nel corso del tempo, idonei a potenziare, per accumulo, la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell’offeso, tali da incidere sul rapporto offesa – reazione. [ Nella fattispecie, in tema di uxoricidio, la Corte ha annullato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso l’attenuante della provocazione per palese proporzione tra reazione [ colpi di martello inferti al capo della vittima ] e fatto ingiusto altrui [ ingiurie e violenza fisica nel corso di un ennesimo episodio aggressivo ].

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