Cass. pen. n. 11526 del 12 novembre 1987

Testo massima n. 1


Colui che sfida o accetta la sfida, per risolvere la contesa o dar sfogo al proprio risentimento, versa consapevolmente nell'illecito e da tale suo stato non può invocare, non solo la legittima difesa e l'eccesso colposo, ma neppure l'attenuante della provocazione, proprio in forza della illiceità totale del suo comportamento, anche se occasionato da un precedente fatto dell'avversario, sia esso giusto o ingiusto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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