Cass. pen. n. 34355 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - Ricettazione - Concorso - Possibilità - Ragioni.


Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 12744 del 2010

Normativa correlata

Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

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