Cass. pen. n. 34355 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
SPORT - Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di cui all'art. 9 della legge n. 376 del 2000 - Ricettazione - Concorso - Possibilità - Ragioni.
Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.