Cass. pen. n. 34356 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Confessione successivamente ritrattata - Idoneità a fondare il giudizio di colpevolezza dell’imputato - Condizioni.
In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato anche in caso di ritrattazione, laddove il giudice, apprezzandone favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornisca ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto, e debba ritenersi inverosimile la successiva ritrattazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST.