Cass. civ. n. 34395 del 11 dicembre 2023
Testo massima n. 1
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Diritto del paziente di rifiutare il trattamento medico - Sussistenza - Rifiuto ingiustificato - Concorso colposo del danneggiato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento del percorso clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1227 com. 2