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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2406 del 12 marzo 1985

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2406 del 12 marzo 1985

Testo massima n. 1

L’accertamento dell’infermità di mente dell’imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitatogli, perché quello eseguito in altro procedimento, relativo a diverso fatto non è mai vincolante nel giudizio successivo. L’indagine ai fini dell’imputabilità deve essere operata in relazione al tempo in cui è stato commesso il fatto da giudicare, poiché la malattia precedentemente rilevata può successivamente essere guarita, scemata o localizzata ad una determinata sfera di attività.

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