Cass. civ. n. 34409 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Art. 380 bis.1 c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Camera di consiglio non partecipata - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.


In tema di giudizio di cassazione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380-bis.1 c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022), per contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost., in quanto l'udienza camerale è idonea a salvaguardare le esigenze di difesa, non rappresentando un minus rispetto all'udienza pubblica e consentendo il contraddittorio con il procuratore generale che, avvisato della fissazione, ha la facoltà di rassegnare le proprie conclusioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24088 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111 com. 2

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