Cass. pen. n. 34425 del 06 giugno 2024
Testo massima n. 1
COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITA' - Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento - Trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo tribunale - Possibilità di eccepire, innanzi al nuovo giudice, l’incompetenza per territorio - Esclusione - Ragioni.
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5 com. 1 lett. D
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Costituzione art. 111