Cass. civ. n. 34427 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Carenza probatoria derivante da omissioni colpose nella condotta del medico - Rilevanza ai fini dell’accertamento della colpa e del nesso eziologico - Condizioni - Fattispecie.


In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno da ritardo diagnostico e terapeutico di una neoplasia, ascritto al medico per la mancata effettuazione di un esame istologico, omissione che aveva reso impossibile accertare lo stadio della patologia e determinare se fosse possibile una terapia idonea ad evitare le conseguenze iatrogene riportate dalla paziente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26700 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40

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