Cass. civ. n. 5623 del 14 dicembre 1989

Testo massima n. 1


Il principio della accessione del possesso, ai sensi dell'art. 1146, secondo comma, c.c. secondo cui il successore a titolo particolare può unire il suo possesso a quello del proprio dante causa allo scopo di goderne gli effetti (e perciò, ai fini dell'usucapione), non può operare quando sia stata dichiarata la risoluzione del suo titolo d'acquisto.

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