Cass. pen. n. 8767 del 21 giugno 1989

Testo massima n. 1


Nei reati plurisoggettivi l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. è ravvisabile, salvo previsioni particolari per fattispecie individuate: solo se siano concorse nella fattispecie criminosa non meno di quattro persone, oltre quelle la cui partecipazione è necessaria per la sussistenza del reato. (Nel reato di corruzione propria è stato ritenuto che per la sussistenza dell'aggravante sia necessaria la partecipazione di sei persone, due concorrenti necessari e quattro eventuali).

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