Cass. civ. n. 3445 del 6 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - DEL CONVENUTO
Differimento di udienza ex art. 168-bis c.p.c. - Estensione al giudizio d’appello ex art. 359 c.p.c. - Possibilità di anticipazione dell’udienza - Insussistenza come regola generale - Violazione della regola in assenza di notifica o comunicazione ai difensori o alle parti - Nullità insanabile - Ragioni.
Il differimento d'ufficio o per iniziativa del giudice designato previsto dall'art. 168-bis c.p.c. è regola estendibile anche al giudizio d'appello ex art. 359 c.p.c. e suscettibile di escludere che l'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione possa essere anticipata. Pertanto, qualora, in violazione della regola in parola, venga comunque disposta l'anticipazione d'ufficio dell'udienza, senza che ne sia effettuata la notifica o la comunicazione ai difensori delle parti o alle parti personalmente quando non ancora costituite, viene leso irreparabilmente il diritto del convenuto a costituirsi entro la data consentitagli, derivandone una nullità insanabile, idonea a travolgere tutti gli atti del processo, compresa la sentenza.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.