Cass. civ. n. 34475 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - DILIGENZA DEL MANDATARIO 105035 Istituto di patronato - Attività di informazione, di assistenza e di tutela ex art. 7 l. n. 152 del 2001 - Natura della responsabilità - Contrattuale - Fondamento - Diligenza esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.


La responsabilità degli istituti di patronato, per l'attività di informazione assistenza e tutela espletata, ha natura contrattuale e discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16316 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Legge 30/03/2001 num. 152 art. 7

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