Cass. civ. n. 34491 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE Ordinanza-ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. - Istanza di modifica o revoca - Presentazione - Al giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata - Necessità.


La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8917 del 2003

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 186 ter CORTE COST.

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