Cass. pen. n. 457 del 27 febbraio 1970
Testo massima n. 1
L'istanza di procedimento non è legata all'uso di formule sacramentali ed è valida anche se sia stata proposta contro ignoti, giacché, per la sua validità, è sufficiente che essa indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell'autore dello stesso anche se non sia noto, spettando poi all'autorità giudiziaria l'identificazione del reo. L'istanza di procedimento proposta per un determinato reato, è, al pari della querela, valida ed efficace per la perseguibilità di altro reato ritenuto dal giudice, diverso da quello qualificato e segnalato dall'istante, essendo compito del giudice dare l'esatto nomen iuris al fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione.
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