Cass. civ. n. 34536 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Confisca del profitto del reato ex art. 322 ter c.p. o ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico - Valore economico dell'oggetto della confisca - Necessità - Fondamento.


Nel giudizio civile di risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p. ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Cod. Pen. art. 640 quater
Decreto Legisl. del 2011 num. 231 art. 19 com. 1

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