Cass. civ. n. 34560 del 11 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Ascolto del minore “nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano” - Natura giuridica - Mero elemento istruttorio - Esclusione - Modalità di riconoscimento del diritto ad essere informato ed esprimere la propria opinione - Conseguenze - Fattispecie.


L'ascolto del minore "nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano", lungi dall'avere valenza meramente processuale, quale elemento, pur necessario, dell'istruzione probatoria, costituisce, piuttosto, una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del diritto fondamentale del minore ad essere informato ed esprimere la propria opinione, con la conseguenza che esso è obbligatorio in tutti i procedimenti in cui il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale, rivesta tuttavia quella di parte in senso sostanziale, quale portatore di interessi sui quali il provvedimento giudiziale è in grado di incidere. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'obbligatorietà dell'ascolto nell'ambito di un giudizio, vertente tra i genitori, di responsabilità per danno da privazione del rapporto genitoriale, in quanto destinato a culminare in una pronuncia non concernente la sfera giuridica del minore, che non produce alcuna modificazione delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al rapporto di filiazione con ciascuno dei genitori, né incide sui suoi specifici interessi).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16410 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 473 bis
Cod. Civ. art. 336 bis
Cod. Civ. art. 337 octies
Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12
Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 6
Cod. Civ. art. 315 bis

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE