Cass. civ. n. 2747 del 13 marzo 1998

Testo massima n. 1


L'obbligo di restituzione dei frutti percepiti e percipiendi dopo la domanda giudiziale posto dall'art. 1148 c.c. a carico del possessore si estende anche ai frutti prodotti dal bene a seguito dell'intervento dello stesso possessore, rilevando, a vantaggio di questi, tale intervento ai soli fini del rimborso delle spese, a norma del successivo art. 1149.

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