Cass. civ. n. 34616 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di società quale capofila di A.T.I. - Azione ex art. 2033 cod. civ. - Legittimazione passiva della società in proprio - Esclusione - Fondamento.


In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7871 del 2011

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1388
Cod. Civ. art. 1188

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